Finanziamento soci – procedura

Circolare ai clienti5 ottobre 2015Alberto Rimoldi

Oggetto: PROCEDURE PER I FINANZIAMENTI DEI SOCI

L’apporto di liquidità dei soci alle società partecipate può avvenire a diverso titolo, passando dal prestito (quindi con previsione di restituzione sin dall’origine), per giungere al vero e proprio aumento di capitale (con relativa procedura notarile), con le ulteriori sfumature degli apporti in conto capitale o a copertura perdite, che restano acquisiti al patrimonio netto pur senza determinare la modifica dei patti sociali.
Certamente, la forma più frequente di inserimento di liquidità è quella del finanziamento soci, in relazione alla quale si possono evidenziare talune criticità:
1) momento a partire dal quale il socio può effettuare un finanziamento;
2) tipologia di remunerazione concordata: finanziamento fruttifero o infruttifero, e relativo problema della presunzione di onerosità del prestito prevista dalla norma fiscale;
3) possibilità di restituzione, in relazione alle cautele civilistiche esistenti;
4) possibilità di rinuncia al diritto alla restituzione, con relativi effetti fiscali.

Quando è possibile effettuare un finanziamento

La vigente normativa in tema di contrasto all’esercizio abusivo dell’attività del credito, consente ai soci l’effettuazione di finanziamenti alla società partecipata, alle seguenti condizioni:
1) il socio deve detenere almeno il 2% del capitale;
2) il socio deve essere iscritto come tale al Registro Imprese da almeno 3 mesi.
In presenza di tali condizioni il prestito è possibile, anche se nella pratica quotidiana si riscontra che gli apporti di liquidità spesso vengono effettuati direttamente al momento della costituzione della società.

Remunerazione del finanziamento

Come anticipato, la norma fiscale prevede l’esistenza di una presunzione di fruttuosità del finanziamento, presunzione che è possibile vincere mediante:
• la creazione di documenti con data certa, da cui risulti la gratuità;
• l’apposita descrizione contabile che evidenzia l’infruttuosità.
Si ricorda che, al riguardo, non si ritiene valida l’assunzione della decisione in sede assembleare, anche perché ciascun socio decide in proprio e non si applicano le procedure di decisione collettiva.
Sarà allora utile utilizzare i seguenti modelli.

Richiesta inviata dal legale rappresentante ai soci

Alfa Srl

Via …………………. – Cap Città (..)
Codice fiscale e Partita IVA: 00000000000

Spett. li Sigg. ri Soci

Oggetto: finanziamento infruttifero

Pregiatissimi Soci,
come da precedenti intese, Vi informo che la nostra società, per tutto il periodo di start up, necessita di fondi liquidi in eccedenza rispetto alla dotazione di capitale.
Prima di rivolgermi al sistema bancario, con i connessi oneri, mi pare opportuno richiedervi la disponibilità alla effettuazione di un finanziamento a titolo infruttifero, proporzionale (o meno) alle quote di partecipazione.
Ove foste disposti, Vi pregherei di segnalarmi la somma che potete versare, provvedendo all’accredito diretto sul conto bancario intestato alla società.
Nell’attesa di una vostra cortese risposta, porgo i migliori saluti.
Alfa Srl
Il legale rappresentante

Ciascun socio, a prescindere dalle quote di partecipazione, sarà libero di aderire, o meno, alla proposta, rispondendo alla sollecitazione.

MARIO ROSSI (socio)
Via …………………., …
Cap Città (..)

Spett.le Società
ALFA srl
Via ………………
…………………….

Oggetto: finanziamento infruttifero

Con la presente, facendo seguito alla Vostra comunicazione del …/ …./ …. , confermo la mia disponibilità alla effettuazione di un finanziamento infruttifero alla società da me partecipata, con le seguenti caratteristiche:
• Importo: xxxxxxx,00
• Rendimento: zero (infruttifero)
• Restituzione: a semplice richiesta con preavviso di 6 mesi.
Provvederò all’accredito delle somme sul conto corrente della società.
Con i migliori saluti
……………, …. / …. / ……
Mario Rossi

Per evitare problemi di applicazione dell’imposta di registro, va fatta attenzione al fatto che non debbono mai risultare sul medesimo foglio (da intendersi come contratto) le firme dei due soggetti.
L’esistenza di un documento con data certa può essere facilmente ottenuto:
• apponendo il timbro postale sul documento, seguendo la specifica procedura in uso atta ad evitare che si timbri un foglio bianco, riempiendolo successivamente;
• mediante l’invio di una pec, ove i soci ne fossero dotati;
• registrando il documento all’Agenzia delle entrate, con ovvio aggravio di spese (procedura sconsigliata).

L’evidenza nelle scritture contabili

Scongiurate, così, le possibili ricadute fiscali negative, le somme apportate potranno essere evidenziate nella contabilità della società come segue:

Banca X c/c a Debiti per finanziamento infruttifero socio M. Rossi

Nella voce di debito si consideri che:
• viene evidenziato il carattere infruttifero del prestito;
• viene appositamente contrassegnato il creditore, al fine di tenere conto della possibilità che il finanziamento sia effettuato in misure non proporzionali rispetto alle quote, piuttosto che siano state pattuite differenti scadenze di restituzione.

La restituzione dei finanziamenti

Nei fac simile sopra proposti si è evidenziata la opportunità di indicare una scadenza di restituzione del prestito, oppure un termine entro il quale effettuare il reso, a richiesta del titolare del diritto.
Tuttavia, va segnalato che il codice civile prevede una norma di tutela per i terzi, tesa a limitare il patologico fenomeno della sottocapitalizzazione delle società italiane.
Il concetto è molto semplice:
• ove il finanziamento sia stato effettuato in un momento in cui era necessaria una dotazione di capitale fisso;
• la restituzione è subordinata all’avvenuto saldo delle altre passività aziendali, così che i terzi non possano essere svantaggiati.
Ipotizzando, allora, che il finanziamento sia avvenuto nell’immediatezza della costituzione e per importi rilevanti rispetto al capitale, si verificherà l’ipotesi della c.d. postergazione; in sostanza, il legale rappresentante non potrà restituire le somme (anche se negli accordi fosse diversamente stabilito), per non violare la norma di legge.
Sarebbe allora opportuno evidenziare la circostanza direttamente nelle scritture contabili, a futura memoria (oltre al fatto che si rende necessario un dettaglio nella nota integrativa), come segue:

Banca X c/c a Debiti per finanziamento infruttifero socio M. Rossi, postergato C.C.

Si tenga presente che, sovente, sono gli istituti di credito che richiedono la postergazione rispetto alla restituzione di somme a loro dovute; la circostanza potrà essere così diversamente evidenziata:

Banca X c/c a Debiti per finanziamento infruttifero socio M. Rossi, postergato Finanziamento XY

Mancando ostacoli di natura civilistica e contrattuale, all’atto della restituzione si dovrà riscontrare:

Debiti per finanziamento infruttifero socio M. Rossi a Banca X c/c

La rinuncia alla restituzione

Si potrebbe anche verificare la rinuncia del socio al diritto alla restituzione del finanziamento, intendendosi apportare tali somme a rafforzamento del capitale sociale.
Anche in tal caso non si tratta di decisione riservata all’assemblea, poiché il diritto è esistente in capo ad ogni singolo socio.
Qui sarà importante comprendere a quale titolo si intende rinunciare, in quanto sono possibili le seguenti alternative:
• « versamenti in conto aumento di capitale »: rappresentano una riserva di capitale, con un preciso vincolo di destinazione, la quale accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio;
• « versamenti in conto futuro aumento » di capitale che rappresentano una riserva di capitale avente uno specifico vincolo di destinazione, nella quale sono iscritti i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale;
• « versamenti in conto capitale » che rappresentano una riserva di capitale che accoglie il valore di nuovi apporti operati dai soci, pur in assenza dell’intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale;
• « versamenti a copertura perdite » effettuati dopo che si sia manifestata una perdita; in tal caso, la riserva che viene a costituirsi presenta una specifica destinazione.
La corretta qualificazione, anche a livello contabile, appare assai importante in quanto determina l’inserimento nelle voci del patrimonio netto o dei debiti ed, inoltre, può determinare (nel caso in cui non tutti i soci abbiano provveduto in modo paritetico rispetto alla partecipazione) delle situazioni di vantaggio o di svantaggio a carico degli uni e degli altri.
Si potrà allora utilizzare una comunicazione del seguente tenore.

MARIO ROSSI (socio)
Via …………………., …
CAP Città (..)

Spett.le Società
ALFA srl
Via ………………
…………………….

Oggetto: rinuncia alla restituzione del finanziamento

Con la presente comunico la mia intenzione di rinunciare al diritto alla restituzione del finanziamento infruttifero erogato in data ………. per un importo di euro ……….., destinando tali somme a:
• Versamento in conto aumento capitale, per euro …..
• Versamento in conto futuro aumento capitale, per euro …….
• Versamento in conto capitale, per euro ……
• Versamento a copertura perdite, per euro ……
Rimango in attesa di esplicita conferma in merito al recepimento di tale mia decisione.
Con i migliori saluti
……………, …. / …. / ……
Mario Rossi

Ovviamente, le scritture contabili dovranno rispecchiare la volontà del socio. Ipotizzando che la scelta si orienti sul Versamento in conto capitale, si avrà:

Debiti per finanziamento infruttifero socio M. Rossi a Riserva per versamenti in conto capitale

Poiché la destinazione è a favore della società e non del socio, risulta in questo caso inutile distinguere la provenienza delle somme.
Al riguardo, vanno segnalate due circostanze:
1) non è possibile che la rinuncia determini l’evidenza contabile di una sopravvenienza attiva, come era in uso fare nel passato; i documenti Oic esplicitamente vietano tale procedura, in quanto la medesima determina una conseguenza indebita sul risultato di esercizio;
2) fiscalmente, invece, il Tuir prevede un trattamento differenziato che varierà dal prossimo anno 2016; infatti:
• fino al periodo 2015, si prevede che l’eventuale sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia del socio (che, contabilmente, abbiamo detto non dovrebbe essere evidenziata) non sia tassabile;
• dal periodo 2016, invece, si prevede che la rinuncia determini una sopravvenienza tassabile (a prescindere dal transito a conto economico, quindi con variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi) per la quota eccedente il costo fiscalmente riconosciuto del credito in capo al socio, da attestare con apposito atto di notorietà.
Proviamo allora a comprendere cosa potrà normalmente accadere dal prossimo anno 2016, nelle ipotesi usuali nelle quali il credito rinunciato deriva da un precedente finanziamento.
Se, ad esempio, il sig. Mario Rossi rinuncia ad un credito di 100.000 euro:
1) se fornisce alla società un atto notorio in cui attesta che il suo credito vale 100.000 euro (importo pari alla originaria erogazione), nulla accade in capo alla società;
2) se, diversamente, il socio nulla attesta, sembrerebbe che la società debba operare una variazione in aumento per un importo di 100.000 euro nella dichiarazione dei redditi.
Si raccomanda, allora, di accompagnare l’atto di rinuncia dalla prescritta autocertificazione, come segue:

MARIO ROSSI (socio)
Via …………………., …
CAP Città (..)

Spett.le Società
ALFA srl
Via ………………
…………………….

Oggetto: rinuncia alla restituzione del finanziamento

Con la presente comunico la mia intenzione di rinunciare al diritto alla restituzione del finanziamento infruttifero erogato in data ………. per un importo di euro ……….., destinando tali somme a:
• versamento in conto aumento capitale, per euro …..
• versamento in conto futuro aumento capitale, per euro …….
• versamento in conto capitale, per euro ……
• versamento a copertura perdite, per euro ……
Rimango in attesa di esplicita conferma in merito al recepimento di tale mia decisione.
Con i migliori saluti
……………, …. / …. / ……
Mario Rossi
AUTOCERTIFICAZIONE DEL VALORE FISCALE DEL CREDITO
Il sottoscritto ……………………….., consapevole delle conseguenze civili e fiscali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
ATTESTA
Ai fini di quanto richiesto dalle vigenti norme del Tuir che il credito vantato nei confronti della società ………… al quale con questo atto rinuncia, ha un valore fiscale pari ad euro ……..

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
firma

Studio Rimoldi