STRETTA SULLA COMPENSAZIONE CREDITI FISCALI
Con l’articolo 3 del recente D.L. 50 del 24 aprile 2017, pubblicato nel S.O. n.20/L alla G.U. 95 del 24.4.2017 (e attualmente in corso di conversione in legge) vengono introdotte importanti disposizioni di contrasto al fenomeno delle indebite compensazioni di crediti fiscali.
Vediamo nel dettaglio in cosa consistono tali novità.
Visto di conformità obbligatorio per crediti di importo superiore a 5.000 euro
Scende da 15.000 a 5.000 il limite oltre il quale l’utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali richiede la necessaria apposizione del visto di conformità (o l’alternativa sottoscrizione da parte dell’organo di controllo) nel modello dichiarativo.
Il nuovo limite interessa:
- tanto la disciplina del credito Iva, regolata D.L. 78/2009
- quanto la disciplina degli altri crediti tributari (Irpef/Ires, Irap, ritenute alla fonte, etc.) recata dalla L. 147/2013 (Finanziaria 2014). Resta fermo anche alla luce delle recenti novità, il limite di 50.000 euro previsto in relazione alla compensazione orizzontale dei crediti Iva annuali delle cosiddette start up innovativeVietata la compensazione per il versamento dei crediti recuperati dall’Agenzia Tale previsione sta a significare che nel caso di attivazione della procedura di recupero da parte dell’Agenzia a fronte dell’indebito utilizzo dei crediti da parte del contribuente, il relativo versamento non potrà essere effettuato mediante “compensazione” con altri crediti tributari disponibili (come in molti casi avvenuto fino ad ora) ma sarà necessario provvedere con un effettivo esborso finanziario.Con la recente risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017 l’Agenzia delle entrate è intervenuta proprio per chiarire l’aspetto della decorrenza, precisando che
- Con riferimento alla decorrenza di tali disposizioni nulla precisa il D.L. 50/2017 ed era quindi ragionevole ritenere che, in assenza di specifiche previsioni, si dovesse fare riferimento alla data di entrata in vigore del provvedimento, ovvero il 24 aprile 2017.
- Con una modifica apportata all’articolo 1, comma 422, L. 311/2004 viene previsto che “Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni”.
- Limite invariato per le start up innovative
- Nel caso di mancata apposizione del visto di conformità (o di sottoscrizione da parte dell’organo di controllo) in dichiarazione, la nuova disciplina prevede che l’ufficio proceda al recupero del credito utilizzato mediante atto di contestazione, maggiorato dei relativi interessi, nonché della relativa sanzione (attualmente stabilita nella misura edittale del 30%).
“le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, dalle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017” |
Da ciò ne consegue che:
- per i crediti Iva emergenti dalla dichiarazione annuale IVA2017 (riferita al periodo d’imposta 2016) e il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 28 febbraio 2017, così come per i crediti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap di soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare (che quindi hanno presentato le dichiarazioni entro il 23 aprile 2017), restano in vigore i precedenti vincoli; ciò significa che in relazione agli utilizzi dei crediti emergenti dalle predette dichiarazioni anche i modelli F24 presentati successivamente al 23 aprile 2017 sconteranno in ogni caso il precedente limite dei 15.000 euro;
- per eventuali utilizzi di crediti emergenti da dichiarazioni Iva annuali inviate tardivamente nei 90 giorni o integrative di quella precedentemente inviata nei termini, ma comunque successivamente al 23 aprile 2017, trovano necessariamente applicazione le nuove regole che prevedono il limite dei 5.000 euro;
- per quanto riguarda, invece, la disciplina relativa alla compensazione dei crediti Iva trimestrali emergenti dal modello TR nessun impatto produce la disposizione in commento atteso che per l’utilizzo in compensazione di tali crediti di qualsiasi importo non è prevista l’apposizione del visto di conformità.
Utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia in caso di F24 recanti compensazioni
Un’altra previsione che comporterà sicuramente un aggravio per i contribuenti è quella secondo cui la presentazione di un modello F24 che reca compensazioni di crediti fiscali dovrà, a prescindere dall’importo del credito utilizzato (quindi anche per un solo euro), essere obbligatoriamente trasmesso seguendo i canali telematici dell’agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline).
Viene quindi soppresso il limite dei 5.000 euro entro i quali la compensazione dei crediti fiscali poteva avvenire anche tramite il canale home banking a cura del contribuente.
Tali modalità di invio riguardano non solo il credito Iva annuale e trimestrale, le imposte sul reddito (addizionali comprese), le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive, ma anche i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Su tale novità la recente risoluzione n. 57/E/2017 precisa che “in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita Iva, che intendono effettuare la compensazione “orizzontale” dei crediti, inizierà solo a partire dal 1° giugno 2017”.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
Alberto Rimoldi