CHIARIMENTI SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA NEL BILANCIO 2016
Con la circolare n. 14/E del 27 aprile 2017 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina della rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni reintrodotta dalla Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma da 556 a 564, L. 232/2016) per i soggetti che non adottano i Principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. Nella tabella sottostante sono accorpati i principali chiarimenti, che si rifanno in larga parte ai precedenti provvedimenti di rivalutazione già in vigore negli ultimi anni.
Ambito oggettivo | Possono essere rivalutati i beni e le partecipazioni iscritti sia nel bilancio in corso al 31 dicembre 2015 sia nel bilancio in corso al 31 dicembre 2016. Trattasi di immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili, immobilizzazioni immateriali costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati, partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359, cod. civ.. |
Ambito soggettivo | Possono effettuare la rivalutazione tutti i soggetti titolari di reddito di impresa. |
Modalità di rivalutazione | È confermata la scelta di una delle tre metodologie per tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea (rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento; rivalutazione del solo costo storico; riduzione del fondo di ammortamento). Qualunque sia il metodo adottato, il limite massimo della rivalutazione è rappresentato dal valore economico del bene. |
Saldo attivo di rivalutazione | Il saldo attivo deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame. Ai fini fiscali, il saldo attivo costituisce una riserva in sospensione di imposta. |
Effetti fiscali | Non è consentito effettuare una rivalutazione con rilevanza solo civilistica, vale a dire senza il versamento dell’imposta sostitutiva. Il maggior valore attribuito ai beni si considera riconosciuto (ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap) in termini di quote di ammortamento e di plafond per il calcolo delle spese di manutenzione a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (per le imprese con periodo d’imposta “solare”, dal 2019). Limitatamente ai beni immobili il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dall’esercizio in corso al 1° dicembre 2018. Prima del riconoscimento fiscale, i maggiori ammortamenti iscritti in bilancio devono essere recuperati a tassazione. |
Plusvalenze/
Minusvalenze |
È previsto un diverso termine di differimento degli effetti fiscali della rivalutazione ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze relative ai beni rivalutati. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo (per le imprese con periodo d’imposta “solare”, entro il 1° gennaio 2020) a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. Sarà riconosciuto in capo al cedente un credito d’imposta pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva riferibile alla rivalutazione dei beni ceduti. |
Imposta sostitutiva | L’imposta sostitutiva deve essere calcolata nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. L’esercizio dell’opzione per la rivalutazione dei beni d’impresa è perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva. L’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento dell’imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della rivalutazione. |
Affrancamento
Saldo attivo |
È prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo risultante dalla rivalutazione (costituito dall’importo iscritto nel passivo in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati) mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%. L’affrancamento del saldo attivo non produce effetti sul differimento del riconoscimento fiscale ma rende libera la riserva dal regime di sospensione di imposta a partire dall’esercizio 2017. |
Riallineamento | Le disposizioni in commento consentono anche di adeguare i valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all’impresa che risultano iscritti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2015. I beni devono essere presenti anche nel bilancio dell’esercizio successivo (2016) e l’adeguamento deve essere effettuato tenendo conto dei decrementi verificatisi nel 2016. La disciplina del riallineamento è estesa anche ai soggetti che utilizzano i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs). |
Codici tributo | Gli importi dovuti a titolo di imposta sostitutiva, da versare in unica soluzione entro il 30 giugno 2017, possono essere compensati con crediti utilizzabili nel modello F24. Il pagamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni va effettuato mediante l’indicazione nel modello F24 del codice tributo 1811. L’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione va effettuato mediante l’indicazione nel modello F24 del codice tributo 1813. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti