APPALTI PUBBLICI: MAGGIORE PARTECIPAZIONE DEGLI AUTONOMI

Il Jobs Act degli autonomi, Disegno di legge, Senato della Repubblica, approvato in via definitiva il 10/05/2017 n° 2233-B, contiene anche una misura relativa all’accesso dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione dei servizi o a bandi per l’assegnazione di incarichi professionali di consulenza o ricerca e la possibilità id concorrere ad appalti privati (art. 12).
In particolare, al legge appena approvata prevede, all’art. 12 comma 1, che le amministrazioni pubbliche debbano promuovere, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione3 dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per le prestazioni di servizi o ai bandi per l’assegnazione di incarichi professionali di consulenza o ricerca.
Più precisamente, tale intervento viene favorito attraverso:
– L’accesso dei lavoratori autonomi alle informazioni relative alle gare pubbliche anche tramite gli sportelli del lavoro autonomo (previsti dalla Legge stessa all’art. 10, comma 1) di cui devono essere dotati i centri per l’impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro.
– La partecipazione dei lavoratori autonomi alle procedure di aggiudicazione
La Legge prevede, inoltre, al comma 2 dell’art. 12, al fine di consentire l’accesso ai piani operativi regionali e nazionali (che sono finanziati con i fondi strutturali europei), l’equiparazione dei lavoratori autonomi alle piccole e medie imprese.
Altro punto rilevante introdotto dal Jobs Act degli autonomi, all’art. 12 comma 3, volto a consentire la partecipazione ai bandi, nonché il concorso all’assegnazione di incarichi e appalti, privati, riguarda il riconoscimento ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, circa la possibilità di costituire:
• reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste , di cui all’art 3 comma 4 –ter e seguenti del DL. n. 5/2009 (convertito con L. n.33/2009)
• consorzi stabili professionali.
• Associazioni temporanee professionali secondo quanto previsto dalla disciplina contenuta all’ art 48 D lgs. 50/2016 (“Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici”).

Contratto di rete per accedere ai bandi
In pratica, al fine di agevolare gli accessi ai bandi e l’assegnazione di incarichi e appalti privati, la legge consente a coloro che svolgono attività professionale di utilizzare lo strumento del contratto di rete, nonché di costituire consorzi e associazioni temporanee professionali, equiparando di fatto, agli imprenditori coloro che svolgono attività professionale.
Si ricorda che:
– Il contratto di rete (introdotto dall’art 3 comma 4 –ter e seguenti del DL. n. 5/2009) è uno strumento giuridico attraverso il quale “più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati, attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
– L’associazione temporanea costituisce, in conformità a quanto contenuto all’art. 48 del D Lgs. 50/2016, semplicemente uno strumento temporaneo e occasionale di cooperazione e integrazione posto in essere per consentire a più imprese, interessate a partecipare ad una gara d’appalto, di presentare un’offerta unitaria obbligandosi a realizzarla congiuntamente, pur restando soggetti giuridicamente distinti.
Infine, l’art. 12 precisa che gli adempimenti, relativi alla promozione della partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, le pubbliche amministrazioni devono provvedere senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse disponibili a legislazione vigente
Lo studio rimane a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti
Alberto Rimoldi